Art. 1

In vigore dal 24 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la richiesta che il medico provinciale di Cosenza, su parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, ha avanzato in data 11 dicembre 1959 per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese di quella Provincia; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il regio decreto 13 settembre 1903, n. 454, con il quale furono, tra l'altro, dichiarate di endemia malarica alcune zone dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese della provincia di Cosenza, contenute nel regio decreto 13 settembre 1903, n. 454, sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1960 GRONCHI GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 163. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;278#art-1

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Art. 1 Revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese della provincia di Cosenza. — Testo vigente | Portale Normativo