Art. 1
In vigore dal 20 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) in data 2 marzo 1959, n. 1, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora comunemente indicata con il nome di "Bibione" sia attribuita ufficialmente tale denominazione;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia in data 31 marzo 1959, n. 4469, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
È attribuita la denominazione "Bibione" alla frazione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-20;93#art-1