Art. 1

In vigore dal 25 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Remanzacco in data 15 febbraio 1958, n. 5/950, e del Consiglio comunale di Pradamano in data 7 marzo 1958, n. 4/58, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 18 ottobre 1958, n. 14192/21, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 novembre 1959, n. 1863; Visti gli articoli 32 capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Remanzacco e di Pradamano, in provincia di Udine, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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