Art. 1
In vigore dal 1 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta la necessità di elevare da sette a nove il numero dei posti di notaio nel comune di Pescara, e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Colonnella, Isola del Gran Sasso d'Italia e Tossicia, dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
Visti i pareri del Consiglio notarile di Teramo e della Corte d'appello de L'Aquila;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:
a) è aumentato a nove il numero dei posti di notaio nel comune di Pescara;
b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Colonnella, Isola del Gran Sasso d'Italia e Tossicia, dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-18;23#art-1