Art. 4
In vigore dal 6 feb 1960
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata ai capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 gennaio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;2#art-4