Art. 3
In vigore dal 10 mar 1960
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1959
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 65. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-29;1345#art-3