Art. 2

In vigore dal 1 gen 1960
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a contraria disposizione, sono sospesi per i prodotti compresi nelle voci della tariffa indicate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, i relativi dazi attualmente in vigore e si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1109#art-2

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Art. 2 Riduzioni daziarie per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi. — Testo vigente | Portale Normativo