Art. 1

In vigore dal 4 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina, e chirurgia della Università di Bologna.
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