Art. 1

In vigore dal 13 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 14 luglio 1928, n. 1858, con il quale il comune di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo) fu soppresso ed aggregato al comune di Casnigo; Vista la istanza in data 11 marzo 1956, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Cazzano Sant'Andrea ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Casnigo in data 25 marzo 1956, n. 18, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 17 novembre 1956, n. 102, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 settembre 1959, n. 1478;. Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Cazzano Sant'Andrea, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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