Art. 3

In vigore dal 30 apr 1960
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 201. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-05;1382#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Istituzione in Conakry (Guinea) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare alle dipendenze della stessa. — Testo vigente | Portale Normativo