Art. 2

In vigore dal 29 mar 1960
È istituito in Caracas (Venezuela) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica federale eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcan, Guarico e Apure ed il territorio delle Amazzoni; la Guayana francese e i possedimenti britannici delle isole Sottovento, del Vento, Barbados, Trinidad, Tobago e della Guayana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-23;1355#art-2

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