Art. 1

In vigore dal 23 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1 novembre 31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957 e 1958, derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, già alle dipendenze delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati; Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei pensionati predetti è a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza; Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: L'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore di titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza è determinato in complessive lire 14.104.000 per il periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955, lire 42.312.000 per l'anno 1956, lire 43.680.000 per l'anno 1957 e lire 45.960.000 per l'anno 1958. Tale onere è posto a carico della predetta Cassa. L'onere relativo al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 14. - VILLA
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Art. 1 Determinazione degli oneri per l'assistenza sanitaria per gli anni 1955, 1956, 1957 e 1958 posti a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo