Art. 1
In vigore dal 23 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;
Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1 novembre 31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957 e 1958, derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, già alle dipendenze delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati;
Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei pensionati predetti è a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza;
Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
L'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore di titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza è determinato in complessive lire 14.104.000 per il periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955, lire 42.312.000 per l'anno 1956, lire 43.680.000 per l'anno 1957 e lire 45.960.000 per l'anno 1958.
Tale onere è posto a carico della predetta Cassa.
L'onere relativo al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 14. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-18;1353#art-1