Art. 1
In vigore dal 30 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 1195/961 del 30 dicembre 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto ha stabilito di acquistare tre porzioni di terreno della superficie complessiva di mq. 480,20, circa, site in comune di Grosseto, per realizzare la unificazione delle aree sulle quali insistono due fabbricati destinati ad alloggi degli impiegati camerali, nonché per ottenere alcune rettifiche di confini;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad acquistare dagli eredi Londini, di Grosseto, tre porzioni di terreno della superficie complessiva di mq. 480,20, circa, site in comune di Grosseto, alle condizioni previste nella deliberazione n. 1195/961, del 30 dicembre 1958.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1959
GRONCHI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 18. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-18;1173#art-1