Art. 1
In vigore dal 14 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
È autorizzata l'accettazione della donazione di un suolo edificatorio, sito nell'abitato del comune di Palmi alla via Vittorio Veneto, della superficie di metri quadrati trecentonovanta (mq. 390), disposta dal comune di Palmi - con atto 18 ottobre 1958 per notar Stefano Divisa di Polistena - a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede dell'archivio notarile distrettuale di detta città.
Il Ministro proponente provvederà, con proprio decreto, all'approvazione dell'atto di accettazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1959
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 143. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-18;1103#art-1