Art. 1
In vigore dal 8 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma ed alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 31 ottobre 1959;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1959-60, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma e della Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è stabilito come appresso:
Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma: posti di ruolo n. 21;
Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa: posti di ruolo n. 13, oltre 1 posto istituito a seguito della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 1959
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 62. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-14;970#art-1