Art. 1

In vigore dal 1 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 3 giugno 1959, n. 412, e 30 luglio 1959, n. 540; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, è autorizzata la prelevazione di lire 500 milioni che si inscrivono al cap. n. 144 "Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc." dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio finanziario. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 132. - VILLA
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Art. 1 Prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo