Art. 1

In vigore dal 5 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Venezia in data 19 luglio 1958, nonché l'atto aggiuntivo alla medesima in data 15 luglio 1959, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.
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