Art. 1
In vigore dal 31 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1802, emesso nell'adunanza del 13 ottobre 1959;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montottone, in provincia di Ascoli Piceno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo, osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1959
GRONCHI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-10;1180#art-1