Statuto›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 27 nov 1966
Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla line di ogni anno di corso.
Lo studente non può essere ammesso a frequentare il corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica generale ed inorganica I;
b) esercitazioni di preparazioni chimiche I.
Non può essere ammesso al corso di esercitazioni di Chimica fisica II se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica fisica I; b) esercitazioni di Chimica fisica I; c) Elettrochimica; non può essere ammesso agli esami di Chimica inorganica industriale, Chimica organica superiore, Chimica macromolecolare, Chimica biologica, Chimica farmaceutica, Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, Chimica bromatologica, Chimica tossicologica, Esercitazioni di Chimica organica e di analisi organica, se non ha superato l'esame di Chimica organica I.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 settembre 1966, n. 924 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il secondo comma relativo alle propedeuticita' di esami degli insegnamenti di Chimica fisica I, di Esercitazioni di chimica fisica I e di Elettrochimica nei confronti di Esercitazioni di chimica fisica II e' soppresso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-28