Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
Art. 7
Autorizzazione alla esecuzione dei lavori
In vigore dal 8 apr 1960
L'esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi può essere autorizzata, dopo l'approvazione del progetto di massima, dall'ufficio competente del Genio civile, il quale ne avverte immediatamente il Servizio dighe.
L'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento è accordata dall'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo che da parte del richiedente la concessione o concessionario sia stato firmato in segno di accettazione, il foglio di condizioni nel testo definitivamente approvato ai sensi dell'articolo precedente. L'autorizzazione o subordinata all'accertamento da parte del Servizio dighe della adeguatezza e idoneità degli scavi compiuti per l'impostazione dello sbarramento e degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-7