Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta

Art. 51

Definizione e norme

In vigore dal 8 apr 1960
Per traverse fluviali si intendono gli sbarramenti che determinano, un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua. Sono soggette al presente regolamento quelle che danno luogo nell'alveo ad un volume d'invaso, fra profilo di rigurgite massimo e profilo di magra, superiore a 100.000 me qualunque sia il dislivello fra la quota di massima ritenuta e la quota minima del pelo liquido a valle. Prima dell'esecuzione dell'opera sarà accuratamente rilevata la costituzione del terreno di fondazione per accertarne l'idoneità a sopportare i carichi trasmessi dallo sbarramento e, nel caso che le strutture di fondazione siano contenute nel materiale alluvionale, per determinarne le caratteristiche di permeabilità allo scopo di poter fare previsioni sul moto di filtrazione che verrà a stabilirsi al disotto delle fondazioni stesse. In relazione a tale moto di filtrazione dovrà essere dimostrata la stabilità dei materiali d'alveo. Le verifiche di stabilità dovranno essere condotte sia per le pile come per le strutture intermedie (platee) considerando le condizioni di lavoro più sfavorevoli e tenendo conto dei pesi della struttura, di quelli delle paratoie, degli sforzi per la manovra di queste ultime, della spinta idrostatica e delle sottopressioni in fondazione. In particolare per le platee dovrà essere verificato che il componente verticale della sottospinta risultante dalle sotto pressioni sia inferiore al peso della platea stessa e della lama d'acqua (valutata con l'altezza minima sulla platea). Dovrà inoltre effettuarsi la verifica allo scorrimento della platea e delle pile. Per la determinazione della sollecitazione sul terreno non si terrà conto della sottopressione sulle fondazioni. Il progetto dovrà altresì considerare: 1) la difesa dalle erosioni del fondo e delle sponde a valle della struttura, in base a esperienze su modello per le opere più importanti; 2) il rigurgito provocato dalla struttura ed i conseguenti provvedimenti di difesa a monte; 3) la sicurezza e rapidità della manovra delle paratoie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizione e norme (Art. 51 Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.) — Testo vigente | Portale Normativo