Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta

Art. 13

Autorizzazione all'invaso

In vigore dal 8 apr 1960
Prima che lo sbarramento sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta del Servizio dighe, potrà, a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura. Dall'inizio dell'invaso lo sbarramento sarà permanentemente vigilato a cura del richiedente la concessione o concessionario e ne saranno attentamente seguite le manifestazioni tutte e le deformazioni effettuando le relative misure con gli strumenti all'uopo predisposti. L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso sarà consentito per la prima volta in occasione del collaudo. L'ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la necessità, potrà revocare in qualunque momento l'autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio dighe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-13

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Autorizzazione all'invaso (Art. 13 Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.) — Testo vigente | Portale Normativo