Art. 1

In vigore dal 23 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1 ottobre 1958, è determinato in tremilaseicentotrentasette. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 novembre 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 13. - VILLA
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Art. 1 Numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica alla data del 1 ottobre 1958. — Testo vigente | Portale Normativo