Capo II

Art. 19

In vigore dal 7 feb 1960
La Commissione è composta: a) di un funzionario del ruolo dei Provveditorati, con qualifica non inferiore a vice provveditore, con funzioni di presidente; b) di un ispettore scolastico; c) di un direttore didattico. Alla Commissione è assegnato, per il disimpegno delle mansioni di segretario, un impiegato del Provveditorato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo