Capo II
Art. 19
In vigore dal 7 feb 1960
La Commissione è composta:
a) di un funzionario del ruolo dei Provveditorati, con qualifica non inferiore a vice provveditore, con funzioni di presidente;
b) di un ispettore scolastico;
c) di un direttore didattico.
Alla Commissione è assegnato, per il disimpegno delle mansioni di segretario, un impiegato del Provveditorato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-19