Art. 1
In vigore dal 19 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'energia atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1104, che reca le norme di applicazione di detto Trattato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Articolo unico.
Alla voce della tariffa doganale "ex 84.59 reattori nucleari" compresa nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1104, è aggiunta la seguente nota:
"Il termine "reattori nucleari" indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 novembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - PELLA - DEL BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 171. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1121#art-1