Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo IX

Art. 94

In vigore dal 25 giu 1960
Il Consorzio universitario Salentino mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili in cui questo ha sede, la biblioteca e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stata di dotazione e di arredamento in cui si trovano all'atto della costituzione di esso. I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente il Consorzio avesse fornito o concesso in uso all'Università debbono essere iscritti in apposito inventario e non potranno tornare a disposizione del Consorzio concedente se non quando questo avrà convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Università. L'Università dispone, inoltre, di contributi privati e dei proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche con i quali provvede alla propria gestione ed alla costituzione di un proprio patrimonio di cui è tenuto separato regolare inventario. Quando l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa ed in mancanza di esso, all'Amministrazione provinciale di Lecce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-94

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Art. 94 Istituzione in Lecce di una libera Universita'. — Testo vigente | Portale Normativo