Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo IV

Art. 72

In vigore dal 25 giu 1960
I professori di ruolo ed incaricati ed i libero docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il Consiglio della Facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-72

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Art. 72 Istituzione in Lecce di una libera Universita'. — Testo vigente | Portale Normativo