Statuto della libera Università degli studi di Lecce
Art. 57
In vigore dal 25 giu 1960
I laureati in Materie letterarie o in Pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere, devono seguire un corso biennale, sia per ciascuna delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiata per la prima laurea o diploma, sia per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata, superando i relativi esami.
Inoltre, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di Filologia romanza ed uno di Filologia germanica e superarne gli esami.
Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.
La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la Lingua e letteratura straniera, nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-57