Art. 1
In vigore dal 25 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la domanda presentata dal presidente del Consorzio universitario Salentino per ottenere la istituzione di una libera Università con sede in Lecce;
Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Lecce in data 9 settembre 1955, n. 28694, col quale fu costituito un Consorzio universitario Salentino per la libera Università di Lecce e ne fu approvato lo statuto;
Udito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunità per una più equa distribuzione territoriale delle istituzioni universitarie di accogliere la predetta domanda;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È istituita in Lecce una libera Università, costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero mantenuta a totale carico del Consorzio anzidetto, appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
È approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre 1959
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 176. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-rd-1