Art. 1

In vigore dal 11 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820; Visto l'art. 5, comma, terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692; Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307; Visti gli , ultimo comma, della legge 25 marzo 1958, n. 329; Sentito il Comitato speciale del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1 maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all' della legge 6 giugno 1952, n. 736, è maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo.
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Art. 1 Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. — Testo vigente | Portale Normativo