Art. 1
In vigore dal 11 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820;
Visto l'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto l'art. 11 della legge 31 marzo 1956, n. 293;
Sentito il Comitato del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche, private;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,
Decreta:
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A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1958, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private di cui alla legge 31 marzo 1950, n. 293, è maggiorato di un'aliquota pari allo 0,11 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-17;1026#art-1