Art. 4

In vigore dal 6 dic 1959
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 38. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-14;964#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatria presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo