Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria

Art. 9

In vigore dal 17 apr 1960
I corsi per la formazione di meccanici conducenti di macchine agricole di cui alla lettera d) dell' hanno durata variabile da 2 a 4 anni. Per l'ammissione si richiede la licenza da scuola di avviamento professionale o media o da istituto professionale. I giovani sforniti di titolo di studio possono egualmente accedere a tali corsi mediante esame di ammissione, purchè abbiano superato il 14° anno di età. In ogni caso gli aspiranti all'ammissione ai corsi per meccanici conducenti di macchine agricole devono possedere i requisiti fisici indispensabili per la condotta delle macchine agricole sui campi e su strada. A tale fine la direzione della Scuola predispone i necessari accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1373#art-sds-9

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Art. 9 Approvazione dello statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. — Testo vigente | Portale Normativo