Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria

Art. 18

In vigore dal 17 apr 1960
Alle spese per il funzionamento di ciascuna sezione provvede il direttore incaricato, mediante le anticipazioni che riceverà dalla sede centrale. In ogni caso le spese devono essere contenute nei limiti delle previsioni di bilancio. Al termine di ciascun corso il direttore incaricato invia alla sede centrale un rendiconto documentato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1373#art-sds-18

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Art. 18 Approvazione dello statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. — Testo vigente | Portale Normativo