Art. 1

In vigore dal 24 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1420; Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate in medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per le assistenti sanitarie visitatrici; Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari intese ad aggiornare il predetto regolamento in conformità della nuova disciplina legislativa successivamente intervenuta; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. L'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, è sostituito dal seguente: "Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente. I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959 GRONCHI GIARDINA - SEGNI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 18. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1354#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, relativo alle scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici. — Testo vigente | Portale Normativo