Art. 1
In vigore dal 24 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1420;
Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate in medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per le assistenti sanitarie visitatrici;
Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari intese ad aggiornare il predetto regolamento in conformità della nuova disciplina legislativa successivamente intervenuta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, è sostituito dal seguente:
"Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente.
I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959
GRONCHI
GIARDINA - SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1354#art-1