Art. 1

In vigore dal 10 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1223, emesso nell'adunanza dell'8 settembre 1959; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo 4°, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, limitatamente alle tre zone appresso indicate e delimitate da una linea rossa nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente: Prima zona, che comprende corso Giannone, la sottostante ferrovia in galleria, via Pietro Micca e adiacenze; Seconda zona, che comprende il Cimitero e la sottostante galleria; Terza zona, che comprende via Calvario e adiacenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 63. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo