Art. 1
In vigore dal 4 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40, è sostituito dal seguente:
"Il numero dei prefetti, incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive, non può essere superiore a venticinque".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1959
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121 foglio n. 66. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-30;844#art-1