Art. 1

In vigore dal 4 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40, è sostituito dal seguente: "Il numero dei prefetti, incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive, non può essere superiore a venticinque". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1959 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121 foglio n. 66. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-30;844#art-1

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Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40, concernente i prefetti incaricati di funzioni ispettive. — Testo vigente | Portale Normativo