Art. 1
In vigore dal 28 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Le opere, le predisposizioni ed ogni altra sistemazione necessarie per assicurare una completa funzionalità dell'Infermeria della Marina militare in Napoli, sono dichiarati di pubblica utilità.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-28;933#art-1