Art. 1
In vigore dal 16 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Viste le deliberazioni 4 agosto 1958, n. 10802/433, del Consiglio provinciale di Vicenza e 25 ottobre 1958, n. 11642/58/74, del Consiglio provinciale di Gorizia, con le quali viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle dette Province;
Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa, applicabile nel territorio delle province di Vicenza e di Gorizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 68. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-28;1007#art-1