Art. 1

In vigore dal 16 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Viste le deliberazioni 4 agosto 1958, n. 10802/433, del Consiglio provinciale di Vicenza e 25 ottobre 1958, n. 11642/58/74, del Consiglio provinciale di Gorizia, con le quali viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle dette Province; Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa, applicabile nel territorio delle province di Vicenza e di Gorizia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1959 GRONCHI SEGNI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 68. - VILLA
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Art. 1 Applicabilita' nelle province di Vicenza e di Gorizia della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine. — Testo vigente | Portale Normativo