Art. 1
In vigore dal 4 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Viguzzolo e di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria, in data 15 gennaio 1957, rispettivamente, n. 2 e n. 5, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra i Comuni stessi;
Visto che le condizioni della rettifica medesima sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1957, n. 102, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 luglio 1959, n. 1196;
Veduti gli articoli 32, capoverso e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
Il confine fra i comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-26;954#art-1