Art. 1
In vigore dal 28 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'atto pubblico 6 maggio 1959, n. 35060 di repertorio, rogato dal dott. Giuseppe Intersimone, notaio residente in Roma, con il quale è stata costituita la Fondazione denominata "Fondazione Rui", con sede in Roma, viale Africa;
Veduta la domanda con la quale il presidente della detta Fondazione ha chiesto l'erezione in ente morale della Fondazione stessa;
Veduti gli articoli 12 e seguenti del Codice civile;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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La "Fondazione Rui", con sede in Roma, costituita con atto pubblico 6 maggio 1959, n. 35060 di repertorio, rogato dal notaio Giuseppe Intersimone è eretta in ente morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-16;932#art-1