Art. 2
In vigore dal 24 ott 1959
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, nella tabella D, annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-16;802#art-2