Art. 3
In vigore dal 18 nov 1959
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente , sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 1959
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 124. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-06;912#art-3