Art. 2
In vigore dal 12 nov 1959
I quindici posti di ruolo di assistente di cui al precedente articolo, sono imputati sui contingenti da ripartire in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, negli anni accademici successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 1959
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 119. - RELLEVA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-06;883#art-2