Art. 2

In vigore dal 12 nov 1959
I quindici posti di ruolo di assistente di cui al precedente articolo, sono imputati sui contingenti da ripartire in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, negli anni accademici successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 119. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-06;883#art-2

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Art. 2 Ripartizione di quindici nuovi posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 1959-60. — Testo vigente | Portale Normativo