Art. 1
In vigore dal 27 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 22, lettera b), e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l', comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Sentita la Commissione centrale di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Articolo unico.
Per l'anno 1959, il contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, nelle misure seguenti:
L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Nuoro, Potenza, Reggio Calabria;
L. 12 per le province di Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vercelli, Vicenza;
L. 18 per le province di Bergamo, Brescia, Cagliari, Gorizia, Macerata, Mantova, Pesaro, Udine;
L. 22 per le province di Rovigo, Treviso, Viterbo;
L. 21 per le province di Ancona, Cremona, Forli, Frosinone, Grosseto, Parma, Pavia, Piacenza, Roma, Siena, Terni, Verona;
L. 30 per le province di Bologna, Massa Carrara, L'Aquila, Modena, Pistoia, Rieti, Savona, Sondrio;
L. 32 per la provincia di Trento;
L. 36 per le province di Arezzo, Belluno, Firenze, Imperia, La Spezia, Milano, Padova, Ravenna;
L. 42 per le province di Perugia e Venezia;
L. 48 per le province di Como, Genova, Livorno, Lucca, Pisa, Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI - TAVIANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;930#art-1