Art. 2

In vigore dal 29 ott 1959
Le modificazioni apportate con il presente decreto all'ultimo comma dell'art. 11 ed al primo comma dello art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1572, non si applicano al personale delle dogane che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti iscritto al Fondo di previdenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 33. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;816#art-2

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