Art. 1
In vigore dal 23 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, numero 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Silla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
"archeologia cristiana";
"biblioteconomia e bibliografia";
"archivistica" "Paletnologia".
Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di "sociologia".
È soppresso l'insegnamento complementare di "biologia delle razze umane".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo registro n. 121, foglio n. 5. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;800#art-1