Art. 1

In vigore dal 20 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di "storia delle dottrine politiche" e "diritto industriale". L'art. 46, è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in scienze matematiche; b) la laurea in fisica; c) la laurea in matematica e fisica; d) la laurea in chimica; e) la laurea in scienze naturali; f) la laurea in scienze geologiche; g) la laurea in scienze biologiche. Dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 54. - La durata del corso di laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) antropologia; 3) genetica; 4) patologia generale; 5) microbiologia; 6) entomologia agraria; 7) geologia; 8) paleontologia; 9) scienza dell'alimentazione; 10) farmacologia. Lo studente non potrà sostenere l'esame di anatomia comparata se non avrà superato quello di zoologia e non potrà sostenere l'esame di fisiologia generale se non avrà superato quello di anatomia umana. Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 168. - VILLA
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. — Testo vigente | Portale Normativo