Capo VI

Art. 40

In vigore dal 1 gen 1960
Il servizio prestato dai sottufficiali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli incarichi elencati nella tabella 1 allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 453, è computato per il compimento dei periodi minimi di comando o di servizio prescritti per la valutazione ai fini dell'avanzamento.
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Art. 40 Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo