Art. 1
In vigore dal 17 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione";
"Tecnica delle imprese dei pubblici servizi";
"Organizzazione aziendale";
"Economia del turismo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 147. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;773#art-1